I Monociti e la Legge.
Un rapporto burrascoso
ora migliorato
I vincoli del Decreto Sangue 2015
Il documento principe che regola l'utilizzo degli emocomponenti è il Decreto del Ministero della Salute n°69 del 2 Novembre 2015. Noto anche come Decreto Sangue 2015 o semplicemente Decreto Sangue, tale documento è abbastanza esplicito nel porre un limite di 60 ml a procedura nell'utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale in strutture diverse dai Servizi Trasfusionali accreditati (definite come procedure "a remoto"). Tra queste procedure rientrano, per intenderci, tutte quelle effettuate in strutture pubbliche o private sprovviste di un Servizio Trasfusionale interno.
Il Decreto Sangue 2015 però era strutturato in maniera tale da trovare una specifica e precisa applicazione solo per i prodotti a base piastrinica (PRP), in quanto alcuni parametri normativi, tra cui la concentrazione piastrinica (richiesta in circa un milione per microlitro, con spread del più/meno 20%) erano evidentemente applicabili solo ai concentrati piastrinici ed ai loro derivati.
I monociti rimanevano in un certo qual modo ai limiti della normativa, in quanto, pur essendo emocomponenti, avevano caratteristiche specifiche diverse dalle piastrine e pertanto non erano ricompresi tra le categorie previste dal DM.
Un nuovo decreto semplifica la questione
Alla luce di questa nuova e recente normativa, l'utilizzo di monociti su base plasmatica o piastrinica è stato considerato terapia innovativa, pertanto permesso con specifico protocollo e senza necessità di Comitato Etico; tuttavia questo tipo di prodotti biologici (monociti su base piastrinica e plasmatica) sono stati inderogabilmente assoggettati al limite di utilizzo per singola seduta di 60 ml.
Qualora il quantitativo prelevato al paziente superi tale limite tassativo, la procedura è da considerarsi equiparabile ad una procedura trasfusionale, e pertanto può essere svolta unicamente presso il Servizio Trasfusionale territorialmente competente, con predeposito del sangue e riutilizzo dei monociti in successiva seduta operatoria.
Il Nuovo Decreto Sangue del 2019 ha effettivamente "sdoganato" l'utilizzo dei monociti quali emocomponenti utili per la medicina rigenerativa, imponendo tuttavia anche per questo "prodotto" il rispetto del limite inderogabile dei 60 ml per singolo paziente in singola seduta.
La normativa - oltre che dai siti istituzionali - è scaricabile in formato PDF dal link in fondo alla pagina. Benché non sia di troppo difficile consultazione, abbiamo comunque ritenuto utile evidenziare nel testo PDF le parti più significative allo scopo di facilitare la lettura.
I clienti Zuccato Biotech non sono mai soli
Documentazione
Decreto Sangue 2015
Lingua italiana. 112 pagine
Formato PDF, ≈2.5 Mb
Decreto Sangue 2019
Lingua italiana, 5 pagine
Formato PDF, ≈ 0.2 Mb